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Archivio: Aprile 2005 lex@sikurezza.org
Soggetto: R: [lex] Indennita' di richio e trattamento dei dati
Mittente: Avv. Antonio Gammarota
Data: Tue, 19 Apr 2005 10:15:41 +0200 (CEST)
Riprendo un thread un pò datato ma molto interessante
nell'ottica "nuove professioni e vecchi diritti" introdotto dalla seguente
mail:


>  Ciao,
>>
>>
>> l'azienda per cui lavoro gestisce diverse infrastrutture informatiche
>> di enti pubblici,
>> sulle quali transitano e vengono archiviati dati relativi ai
>> cittadini.
>>
>> Come addetto alla manutenzione e gestione dei sistemi mi trovo nella
>> condizione
>> di essere indicato come incaricato al trattamento dei dati dalla mia
>> azienda che figura
>> invece come responsabile al trattamento dei dati.
>>
>> La mia domanda e' questa, essendoci delle responsabilita' e relative
>> sanzioni connesse al trattamento dei dati
>> ha senso richiedere un' indennita' di rischio alla propria azienda per
>> assumere ufficialmente
>> il ruolo di incaricato al trattamento dei dati nei confronti degli
>> enti pubblici clienti ?

Personalmente avevo risposto che l'idea non è affatto peregrina ed i
presupposti per una contrattazione c'erano tutti.
Tuttavia, essendo l'argomento di sommo interesse, ho chiesto in favore della
lista un parere ad un mio Collega Avvocato, l'avvocato Renzo Cristiani di
Bologna, esperto di diritto del lavoro e sindacale ed avvocato di un grande
sindacato nazionale, se vi sono possibilità tecniche o negoziali.
Questa la sua risposta, profondamente tecnica ad un problema che richiede un
approccio tecnico.
Gli interessi in gioco ed i rischi corsi dai tecnici sono molto più ampi di
ciò che si crede, ma a fronte di ciò manca qualunque tipo di organizzazione.
In tempi passati si sarebbe detto che l'adozione delle tutele passa
necessariamente attraverso la conquista di una "coscienza di classe" dei
tecnici informatici.
Oggi si direbbe più semplicemente che "bisogna organizzarsi per meglio
tutelarsi".
E ciò va fatto prima che i buoi scappino.
Buona lettura.
Avv. Antonio Gammarota




"Caro Antonio,
la questione posta non mi pare affatto così peregrina, nè sul piano del
diritto del lavoro nè sul piano sindacale. In effetti il lavoratore
assume con l'incarico delicate responsabilità, che possono essere
foriere di negative conseguenze su diversi piani. Sintetizzerei come
segue:
- responsabilità disciplinare: il rischio di vedersi irrogare sanzioni
(richiamo verbale, richiamo scritto, multa fino a quattro ore di
retribuzione, sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10
gg., licenziamento con o senza preavviso a seconda della gravità
dell'illecito)
- responsabilità penale: per definizione personale e "indelegabile",
con il corollario non secondario dell'accollo delle spese legali di
difesa, anche in caso di proscioglimento;
- responsabilità civile  risarcitoria (contrattuale-> prescrizione
ordinaria decennale) per danni provocati al datore di lavoro;
- responsabilità civile risarcitoria (extracontrattuale-> prescrizione
breve quinquennale, salvo l'illecito non costituisca anche grave reato)
per danni provocati a terzi;
Da un punto di vista lavoristico, quanto all'ultimo profilo soccorre un
misconosciuto inciso presente nell'art. 5 della L. 190/95, istitutiva
della categoria dei "quadri" in aggiunta a quelle tradizionali ex art.
2095 cc degli operai, impiegati e dirigenti. La legge si preoccupò di
tutelare i quadri (siccome fisiologicamente esposti, per la loro
posizione di rilevante responsabilità all'interno delle aziende, al
rischio di provocare danni a terzi) imponendo al datore di lavoro
l'obbligo di stipulare assicurazioni in loro favore: in questo modo, il
rischio per il quadro di essere chiamato da un terzo a risarcirgli un
danno (o il rischio, equivalente, che il terzo chiami il datore di
lavoro invocando la responsabilità solidale dei padroni o committenti
per l'operato dei subalterni ex art. 2049 cc, e che il datore di lavoro
poi si rivalga sul proprio collaboratore) viene trasferito
sull'assicurazione, stipulata A CURA E SPESE del datore di lavoro; il
datore di lavoro che ometta la stipula della polizza, può quindi
ritenersi unico responsabile dei danni provocati, in quanto eventuali
richieste avanzate dal terzo al lavoratore possono vedere la rivalsa di
quest'ultimo sul datore di lavoro per inadempimento all'obbligo
(assicurativo) impostogli dalla norma. Quello che è poco noto è che la
norma citata, in un inciso, non definisce destinatari della tutela solo
i quadri, MA (testualmente) "TUTTI i propri dipendenti che, A CAUSA DEL
TIPO DI MANSIONI SVOLTE, SONO PARTICOLARMENTE ESPOSTI al rischio di
responsabilità civile verso terzi". Il maiuscolo ovviamente è mio, ma
non può revocarsi in dubbio che le figure professionali di cui parliamo
vi rientrino, a maggior ragione quando i danni siano provocati proprio
nell'esercizio di quelle responsabilità.
Rimangono scoperti (attenzione!) gli altri (importanti) profili. Il
consiglio pratico (oltre a quello ovvio della massima attenzione e
diligenza nello svolgimento delle proprie funzioni - che comprende
anche quello, meno ovvio, di non soggiacere a richieste di
comportamenti illegittimi da parte dei propri superiori -> quantomeno
dal processo di Norimberga in poi "aver ubbidito agli ordini" non
costituisce una scriminante: la "licenza di uccidere" è un'invenzione
letteraria di Ian Fleming) non può che essere quello di stipulare una
buona assicurazione con primaria compagnia, per la responsabilità
civile per danni nei confronti del proprio datore di lavoro e per
sostenere i costi della difesa penale.

Il movimento sindacale conosce da tempo problematiche analoghe, e le ha
fronteggiate con gli strumenti della mutualità e della contrattazione.
Sul primo piano (il fenomeno è diffuso nel settore del credito, dove
storicamente il problema è sempre stato molto sentito -> responsabilità
del cassiere etc) stipulare in forma associata polizze ad adesione
"aperta" consente di contenere i costi individuali spuntando condizioni
con le compagnie assicurative impensabili per il singolo. Sul secondo
piano (penso al settore dell'autotrasporto merci, dove con il livello
di rischio della circolazione stradale attuale nessun autista si
metterebbe in strada se sapesse di dover risarcire camion e carico) si
sono negoziate in molte aziende  limitazioni contrattuali di
responsabilità, con massimali parametrati non all'entità del danno, ma
magari della retribuzione del dipendente.
In questo quadro, anche la richiesta di una indennità aggiuntiva appare
razionale, finalizzata tra l'altro anche al sostegno dei costi
assicurativi individuali di cui sopra.
La novità del fenomeno di cui parliamo, unita al (fino a ieri) non
elevato numero di lavoratori interessati, ha fatto sì che la
contrattazione collettiva cominci solo ora a porsi la questione: ma una
spinta decisiva potrebbe venire, ad esempio, dalla costituzione di una
associazione professionale che interloquisca con rappresentatività con
il sindacalismo confederale, tradizionale (ed esperto) attore
negoziale.
A quanto mi consta, l'Associazione Professionale Quadri ed elevate
professionalità dell'Emilia Romagna, di cui sono il consulente, stava
lavorando ad un progetto in materia: se l'interesse fosse ampio,
potrebbe costituire il fulcro di una associazione di respiro nazionale.
Tienimi al corrente
Cordialmente
avv. Renzo Cristiani"







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