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Archivio: Aprile 2005 lex@sikurezza.org Soggetto: R: [lex] Indennita' di richio e trattamento dei dati Mittente: Avv. Antonio Gammarota Data: Tue, 19 Apr 2005 10:15:41 +0200 (CEST)
Riprendo un thread un pò datato ma molto interessante nell'ottica "nuove professioni e vecchi diritti" introdotto dalla seguente mail: > Ciao, >> >> >> l'azienda per cui lavoro gestisce diverse infrastrutture informatiche >> di enti pubblici, >> sulle quali transitano e vengono archiviati dati relativi ai >> cittadini. >> >> Come addetto alla manutenzione e gestione dei sistemi mi trovo nella >> condizione >> di essere indicato come incaricato al trattamento dei dati dalla mia >> azienda che figura >> invece come responsabile al trattamento dei dati. >> >> La mia domanda e' questa, essendoci delle responsabilita' e relative >> sanzioni connesse al trattamento dei dati >> ha senso richiedere un' indennita' di rischio alla propria azienda per >> assumere ufficialmente >> il ruolo di incaricato al trattamento dei dati nei confronti degli >> enti pubblici clienti ? Personalmente avevo risposto che l'idea non è affatto peregrina ed i presupposti per una contrattazione c'erano tutti. Tuttavia, essendo l'argomento di sommo interesse, ho chiesto in favore della lista un parere ad un mio Collega Avvocato, l'avvocato Renzo Cristiani di Bologna, esperto di diritto del lavoro e sindacale ed avvocato di un grande sindacato nazionale, se vi sono possibilità tecniche o negoziali. Questa la sua risposta, profondamente tecnica ad un problema che richiede un approccio tecnico. Gli interessi in gioco ed i rischi corsi dai tecnici sono molto più ampi di ciò che si crede, ma a fronte di ciò manca qualunque tipo di organizzazione. In tempi passati si sarebbe detto che l'adozione delle tutele passa necessariamente attraverso la conquista di una "coscienza di classe" dei tecnici informatici. Oggi si direbbe più semplicemente che "bisogna organizzarsi per meglio tutelarsi". E ciò va fatto prima che i buoi scappino. Buona lettura. Avv. Antonio Gammarota "Caro Antonio, la questione posta non mi pare affatto così peregrina, nè sul piano del diritto del lavoro nè sul piano sindacale. In effetti il lavoratore assume con l'incarico delicate responsabilità, che possono essere foriere di negative conseguenze su diversi piani. Sintetizzerei come segue: - responsabilità disciplinare: il rischio di vedersi irrogare sanzioni (richiamo verbale, richiamo scritto, multa fino a quattro ore di retribuzione, sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 gg., licenziamento con o senza preavviso a seconda della gravità dell'illecito) - responsabilità penale: per definizione personale e "indelegabile", con il corollario non secondario dell'accollo delle spese legali di difesa, anche in caso di proscioglimento; - responsabilità civile risarcitoria (contrattuale-> prescrizione ordinaria decennale) per danni provocati al datore di lavoro; - responsabilità civile risarcitoria (extracontrattuale-> prescrizione breve quinquennale, salvo l'illecito non costituisca anche grave reato) per danni provocati a terzi; Da un punto di vista lavoristico, quanto all'ultimo profilo soccorre un misconosciuto inciso presente nell'art. 5 della L. 190/95, istitutiva della categoria dei "quadri" in aggiunta a quelle tradizionali ex art. 2095 cc degli operai, impiegati e dirigenti. La legge si preoccupò di tutelare i quadri (siccome fisiologicamente esposti, per la loro posizione di rilevante responsabilità all'interno delle aziende, al rischio di provocare danni a terzi) imponendo al datore di lavoro l'obbligo di stipulare assicurazioni in loro favore: in questo modo, il rischio per il quadro di essere chiamato da un terzo a risarcirgli un danno (o il rischio, equivalente, che il terzo chiami il datore di lavoro invocando la responsabilità solidale dei padroni o committenti per l'operato dei subalterni ex art. 2049 cc, e che il datore di lavoro poi si rivalga sul proprio collaboratore) viene trasferito sull'assicurazione, stipulata A CURA E SPESE del datore di lavoro; il datore di lavoro che ometta la stipula della polizza, può quindi ritenersi unico responsabile dei danni provocati, in quanto eventuali richieste avanzate dal terzo al lavoratore possono vedere la rivalsa di quest'ultimo sul datore di lavoro per inadempimento all'obbligo (assicurativo) impostogli dalla norma. Quello che è poco noto è che la norma citata, in un inciso, non definisce destinatari della tutela solo i quadri, MA (testualmente) "TUTTI i propri dipendenti che, A CAUSA DEL TIPO DI MANSIONI SVOLTE, SONO PARTICOLARMENTE ESPOSTI al rischio di responsabilità civile verso terzi". Il maiuscolo ovviamente è mio, ma non può revocarsi in dubbio che le figure professionali di cui parliamo vi rientrino, a maggior ragione quando i danni siano provocati proprio nell'esercizio di quelle responsabilità. Rimangono scoperti (attenzione!) gli altri (importanti) profili. Il consiglio pratico (oltre a quello ovvio della massima attenzione e diligenza nello svolgimento delle proprie funzioni - che comprende anche quello, meno ovvio, di non soggiacere a richieste di comportamenti illegittimi da parte dei propri superiori -> quantomeno dal processo di Norimberga in poi "aver ubbidito agli ordini" non costituisce una scriminante: la "licenza di uccidere" è un'invenzione letteraria di Ian Fleming) non può che essere quello di stipulare una buona assicurazione con primaria compagnia, per la responsabilità civile per danni nei confronti del proprio datore di lavoro e per sostenere i costi della difesa penale. Il movimento sindacale conosce da tempo problematiche analoghe, e le ha fronteggiate con gli strumenti della mutualità e della contrattazione. Sul primo piano (il fenomeno è diffuso nel settore del credito, dove storicamente il problema è sempre stato molto sentito -> responsabilità del cassiere etc) stipulare in forma associata polizze ad adesione "aperta" consente di contenere i costi individuali spuntando condizioni con le compagnie assicurative impensabili per il singolo. Sul secondo piano (penso al settore dell'autotrasporto merci, dove con il livello di rischio della circolazione stradale attuale nessun autista si metterebbe in strada se sapesse di dover risarcire camion e carico) si sono negoziate in molte aziende limitazioni contrattuali di responsabilità, con massimali parametrati non all'entità del danno, ma magari della retribuzione del dipendente. In questo quadro, anche la richiesta di una indennità aggiuntiva appare razionale, finalizzata tra l'altro anche al sostegno dei costi assicurativi individuali di cui sopra. La novità del fenomeno di cui parliamo, unita al (fino a ieri) non elevato numero di lavoratori interessati, ha fatto sì che la contrattazione collettiva cominci solo ora a porsi la questione: ma una spinta decisiva potrebbe venire, ad esempio, dalla costituzione di una associazione professionale che interloquisca con rappresentatività con il sindacalismo confederale, tradizionale (ed esperto) attore negoziale. A quanto mi consta, l'Associazione Professionale Quadri ed elevate professionalità dell'Emilia Romagna, di cui sono il consulente, stava lavorando ad un progetto in materia: se l'interesse fosse ampio, potrebbe costituire il fulcro di una associazione di respiro nazionale. Tienimi al corrente Cordialmente avv. Renzo Cristiani"
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