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Archivio: Gennaio 2002 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: All'ignoranza non vi e' mai fine
Mittente: Luca de Grazia
Data: 29 Jan 2002 18:47:40 -0000
In 14.02 29/01/02 +0000, hai scritto:
>> Ma perche' cappero questi tipi non stanno con la bocca chiusa ???

Bella domanda :-)))))

>Piu' interessante, direi, l'articolo visibile seguendo il link a
>[Articoli correlati], dove viene paventata l'applicabilita' dell'
>articolo 615 ter cp per violazione di domicilio informatico agli
>autori di portscan. L'articolo e' l'introduzione ad un secondo e
>piu' esteso testo che, tra inesattezze varie, smentisce il primo.

Rispondo più sotto


Attenzione.
Una cosa sono gli atti preparatori, altri cosa è il tentativo, altra cosa
ancora il reato consumato.
Se il port scanning fosse inequivocabilmente ricondicibile ad una attività
preordinata ad un 615-ter, (acquisizione di informazioni sul target) in
astratto potrebbe configurarsi il reato
E' come fotografare una banca... non necessariamente dovrò fare una rapina,
ma se insieme alle foto mi trovano a casa gli orari delle guardie giurate,
la pianta dell'edificio, ecc. ecc, allora la cosa potrebbe cambiare.
Che poi possa essere agevolmente provato in giudizio........è altro discorso...

Esaminando - infatti - questa fase da un punto di vista strettamente
giuridico, si può dire che in genere  tali attività non rientrino tra
quelle punibili, nemmeno a titolo di tentativo, in quanto dovrebbero
ricadere nell’ambito concettuale dei c.d. “atti preparatori”  che non sono
in sé e per sé punibili secondo il nostro sistema giuridico.
Ovviamente, tali atti preparatori - come chiarito dalla massima sotto
riportata - devono rimanere tali, ovvero non essere riconducibili a quello
che si chiama “disegno criminoso”, nel qual caso, sconfinando nel
tentativo, diverrebbero punibili. 
Infatti “… i meri atti preparatori sono, infatti, penalmente irrilevanti
allorché il reato non sia configurabile neppure a livello di tentativo, ma
entrano a far parte dell'azione, come sopra definita, quando il reato è
stato poi realizzato. …” 
***massima***
Per il principio di territorialità della legge penale, accolto dal nostro
ordinamento all'art. 6, comma 2, c.p., il reato si considera commesso nel
territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo
costituisce si sia ivi realizzata soltanto in parte. Tale termine deve
intendersi in senso naturalistico, cioè come un momento dell'"iter"
criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi
all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Ne consegue
che è sufficiente che un frammento del complessivo "iter" delittuoso si sia
verificato in Italia per radicare la potestà punitiva dello Stato. In
particolare, in tema di traffico illegale di stupefacenti, se
l'apprestamento di mezzi finanziari o di documenti di viaggio (passaporto,
biglietti di aereo) o l'individuazione dei corrieri o contatti
organizzativi anche tra taluni dei complici si sono verificati in
territorio italiano, anche se l'evento giuridico si è realizzato
all'estero, per cui deve escludersi la necessità della richiesta
ministeriale per la sua procedibilità nel territorio dello Stato. Nè rileva
che tali atti siano definibili come semplici atti preparatori. I meri atti
preparatori sono, infatti, penalmente irrilevanti allorché il reato non sia
configurabile neppure a livello di tentativo, ma entrano a far parte
dell'azione, come sopra definita, quando il reato è stato poi realizzato. 
Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 1995, n. 784
***massima***
La distinzione è alquanto sottile, e può apparire comprensibile e chiara di
primo acchito, ma solleverà sempre ardui problemi interpretativi
allorquando si sarà in presenza di situazioni reali, nelle quali da una
parte vi sarà un soggetto che vuole difendersi da alcune accuse, mentre
dall’altra vi sarà un altro soggetto (ovvero più di uno) che tenterà di far
condannare il presunto autore dell’illecito penale. 
Successivamente si perviene nell’ambito del tentativo di reato vero e
proprio:  come è possibile vedere anche dal semplice esame dell’art. 56
C.P., la differenza tra reato tentato e reato consumato, nella sostanza, è
data da una sorta di “sconto” sulla pena, sempre a patto che il reato non
si sia verificato. 
Riporto anche in questo caso una massima della Corte di Cassazione al fine
di meglio chiarire il concetto di tentativo:
***massima***
In tema di desistenza volontaria dal delitto, ai sensi dell'art. 56 comma 3
c.p., la volontarietà della desistenza non deve essere intesa come
spontaneità, per cui la desistenza non è esclusa dalla valutazione degli
svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dall'azione criminosa, sempre
che la decisione di interromperla non risulti necessitata. 
Ed invero, la ragione della previsione normativa della disciplina
particolare della desistenza volontaria non risiede nella resipiscenza
dell'agente, bensì nella sua ridotta capacità criminosa. (La Corte ha
ritenuto configurabile la desistenza volontaria nella condotta di due
rapinatori di una banca che, una volta appresa la circostanza che la chiave
della cassaforte era detenuta dal solo direttore il quale non era presente
nei locali, si erano allontanati interrompendo l'azione criminosa). 
Cassazione penale, sez. V, 7 dicembre 1999, n. 1955
***massima***
Spero di non avervi annoiato e di aver contribuito a chiarire la situazione.
Saluti
Luca-M. de Grazia 
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