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Archivio: Gennaio 2003 ml@sikurezza.org Soggetto: R: Documento programmatico: un dubbio Mittente: Luca de Grazia Data: 27 Jan 2003 22:55:54 -0000
> e gli altri non ci interessano. Quindi la presenza di dati > personali non > sensibili non implica la necessita` di redigere un DPS, se non ho perso > un pezzo di informazioni Non è esattamente così L'eccezione prevista dal comma 1.bis della 675 concerne solamente la necessità di previe: a) autorizzazione del garante and b) consenso scritto dell'interessato per il trattamento dei dati personali sensibili Il 318/99, quando fa riferimento al trattamento "mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3," "comma 1, lettera b), dev'essere predisposto e aggiornato, con cadenza" "annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati (omissis)" fa riferimento agli art.22 e 24 della legge, ma per quanto concerne l'articolo 3 fa riferimento a sé stesso (mi sembra che tale gerarchia sia tra l'altro chiarita all'inizio del 318/99) > > > > > Hanno probabilmente tutte dati personali, e allora anche in > questo caso, > > se il trattamento avviene con gli elaboratori su descritti, > devono dotarsi > > di DPS. Esatto Non hanno necessità di chiedere: a) autorizzazione del garante and b) consenso scritto dell'interessato ma devono avere il DPS Le autorizzazioni generali concernono la possibilità di avere l'autorizzazione a trattare i dati sensibili non richiedendole "soggetto x soggetto", ma attraverso provvedimenti di carattere generale (quali, appunto, le autorizzazioni) Cordiali saluti Luca-M. de Grazia --------------------------------------------- Avvocato - Patrocinante in Cassazione luca@degrazia.it http://www.degrazia.it PGP Key (DSS/RSA) su http://www.degrazia.it/infodirnet/chiavi.htm --------------------------------------------- ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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