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Archivio: Gennaio 2004 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: R: R: Posta e autorizzazioni
Mittente: Stefano Zanero
Data: 27 Jan 2004 17:36:49 -0000
Daniele Rigoldi wrote:
L'articolo 4 regola cio che è definito "controllo a distanza" del
lavoratore se non erro.

Se non erro ? Diamone pubblica lettura :)


LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.


ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.


Nessuno vuol controllare nessuno, cosa invece che sembre essere di
grande interesse da parte dei titolari/responsabili;

Questo è irrilevante. Se gli impianti di controllo sono "richiesti" ma POSSONO essere anche usati, pure solo TEORICAMENTE, per il controllo a distanza del lavoratore, RICADONO SOTTO L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.


l'obbiettivo è di
impedire che certe connessioni transitino sulla rete o che si possano
effettuare DALLA propria infrastruttura (senza citare il valore legale
del "demarc" dei local loop, sempre che se ne tenga conto).

No. Questa è una funzione svolta da sistemi di firewalling, di routing, o altri, che negano DETERMINATE connessioni, e nessuno ha niente da ridire contro cio'. Stiamo parlando di un'altra cosa, rileggiti il thread per favore.


Stiamo parlando di strumenti di logging, verificati a posteriori al fine di rilevare utilizzi impropri. Questo e' CONTRARIO ALLA LEGGE.

E' nelle facoltà legali dell'azienda impedire che certe cose transitino
SULLA propria rete, senza necessariamente doverne analizzare il
contenuto, cosa tecnicamente fattibile.

Nessuno l'ha mai messo in dubbio, ma la tua obiezione c'entra poco col discorso che stavamo facendo.


--
Cordialmente,
Stefano Zanero


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