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Archivio: Gennaio 2004 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: R: R: Posta e autorizzazioni
Mittente: Stefano Zanero
Data: 27 Jan 2004 17:36:49 -0000
Daniele Rigoldi wrote:
L'articolo 4 regola cio che è definito "controllo a distanza" del
lavoratore se non erro.
Se non erro ? Diamone pubblica lettura :)
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul
collocamento.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,
ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza
di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso
di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la
commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni
ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel
primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il
giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'art. 36 del codice penale.
Nessuno vuol controllare nessuno, cosa invece che sembre essere di
grande interesse da parte dei titolari/responsabili;
Questo è irrilevante. Se gli impianti di controllo sono "richiesti" ma
POSSONO essere anche usati, pure solo TEORICAMENTE, per il controllo a
distanza del lavoratore, RICADONO SOTTO L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI
LAVORATORI.
l'obbiettivo è di
impedire che certe connessioni transitino sulla rete o che si possano
effettuare DALLA propria infrastruttura (senza citare il valore legale
del "demarc" dei local loop, sempre che se ne tenga conto).
No. Questa è una funzione svolta da sistemi di firewalling, di routing,
o altri, che negano DETERMINATE connessioni, e nessuno ha niente da
ridire contro cio'. Stiamo parlando di un'altra cosa, rileggiti il
thread per favore.
Stiamo parlando di strumenti di logging, verificati a posteriori al fine
di rilevare utilizzi impropri. Questo e' CONTRARIO ALLA LEGGE.
E' nelle facoltà legali dell'azienda impedire che certe cose transitino
SULLA propria rete, senza necessariamente doverne analizzare il
contenuto, cosa tecnicamente fattibile.
Nessuno l'ha mai messo in dubbio, ma la tua obiezione c'entra poco col
discorso che stavamo facendo.
--
Cordialmente,
Stefano Zanero
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