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Archivio: Gennaio 2004 ml@sikurezza.org Soggetto: R: R: R: Posta e autorizzazioni Mittente: Daniele Rigoldi Data: 28 Jan 2004 00:01:24 -0000
-----Messaggio originale----- Da: Stefano Zanero [mailto:stefano.zanero@xxxxxxxx] Inviato: venerdì 23 gennaio 2004 15.26 A: ml@xxxxxxxxxxxxx Oggetto: Re: R: R: Posta e autorizzazioni Daniele Rigoldi wrote: > L'articolo 4 regola cio che è definito "controllo a distanza" del > lavoratore se non erro. >>Se non erro ? Diamone pubblica lettura :) Si voleva risparmiare una lunga e tediosa lettura, oltretutto gia presupposta. > Nessuno vuol controllare nessuno, cosa invece che sembre essere di > grande interesse da parte dei titolari/responsabili; >>Questo è irrilevante. Se gli impianti di controllo sono "richiesti" ma >>POSSONO essere anche usati, pure solo TEORICAMENTE, per il controllo a >>distanza del lavoratore, RICADONO SOTTO L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI >>LAVORATORI. Questo è ESTREMAMENTE rilevante invece, ovvero l'oggetto del controllo ... Il lavoro dell'utente, quindi tutte le altre informazioni che ne derivano, lecitamente sotto l'articolo 4, o le funzionalità e quindi le relative configurazioni degli apparati ... Se mi dite che il debug di access list estese rientra nell'articolo 4 allora siamo alla farsa. > l'obbiettivo è di > impedire che certe connessioni transitino sulla rete o che si possano > effettuare DALLA propria infrastruttura (senza citare il valore legale > del "demarc" dei local loop, sempre che se ne tenga conto). >>No. Questa è una funzione svolta da sistemi di firewalling, di routing, >>o altri, che negano DETERMINATE connessioni, e nessuno ha niente da >>ridire contro cio'. Stiamo parlando di un'altra cosa, rileggiti il >>thread per favore. Eh no ... Io stavo proprio contestando il continuo far scivolare nell'articolo 4 cio che non gli è proprio o che non lo puo essere, è pertinente eccome ... Sia come workaround per chi vuole "cavarsela" sia per chi pensa agli aspetti etici e non sindacali. >>Stiamo parlando di strumenti di logging, verificati a posteriori al fine >>di rilevare utilizzi impropri. Questo e' CONTRARIO ALLA LEGGE. La finestra temporale di consultazione è indifferente all'illecità, il quando è meno prioritario del cosa. > E' nelle facoltà legali dell'azienda impedire che certe cose > transitino SULLA propria rete, senza necessariamente doverne > analizzare il contenuto, cosa tecnicamente fattibile. >>Nessuno l'ha mai messo in dubbio, ma la tua obiezione c'entra poco col >>discorso che stavamo facendo. Vedi sopra... Poi il buon senso dovrebbe farci anche ragionare ... Quando un professionista è "pulito" nelle proprie motivazioni e nella propria capacità di valutazione non ha nulla da temere ... Invece no, grazie a sindacati e ai legislatori, che evidentemente trattano una backbone corporate al pari di una telecamera allo sportello postale, ci dimostriamo solo intenti a costruire muri ed angoli. Che differenza c'è tra il diritto di chiudere la porta all'illecito uso dei miei strumenti negandoli, e lasciarli invece disponibili a tutti tranne ai "comprovati malfattori" ??? Non mi puoi controllare perche te lo impedisco, quindi l'unica cose che puoi fare è negarmene l'uso. Il grande fratello al contrario ... Con in piu, la "concessione" del perpetrarsi dell'ignoranza. Cordiali Saluti Daniele "Ringhio" Rigoldi ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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