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Archivio: Febbraio 2004 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: titolare dei dati Mittente: r . larese Data: 7 Feb 2004 09:12:20 -0000
Secondo il testo unico sulla privacy (art. 4 lett. f) la persona fisica o giuridica - quindi la personalità giuridica dell'azienda privata - cui competono le decisioni relativamente alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati. Quindi l'azienda tramite il suo organo deliberante (AD o CDA). All'azienda in quanto tale, quindi, si applicano, le conseguenze penali e civili di una mancata applicazione della normativa sulla privacy; da questo punto è interessante ricordare che recentemente una norma di legge ha reso applicabili alle persone giuridiche le sanzioni penali. E' interessante notare che, vedasi l'art. 28 del Testo Unico, se l'azienda è strutturata in unità autonome (ad esempio filiali, ecc) ogni unità deve essere considerata un autonomo titolare del trattamento. In questo caso le responsabilità sono attribuibili alla persona fisica che ha il potere di coordinamento complessivo dell'unità autonoma. Ricordo che il titolare non deve essere nominato, in quanto esiste dei fatti. Il titolare "può" (ma nelle strutture medio - grandi è quasi necessario) nominare uno o più responsabili del trattamento, che collaborano con lui per l'applicazione della legge e ne rispondono insieme al titolare. I responsabili possono essere anche persone fisiche o giuridiche esterne all'azienda ( ad ese. consulenti, software house, azienda esterna che elabora i cedolini di paghe e stipendi...). Il responsabile viene nominato dal titolare e deve accettare la nomina. ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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