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Archivio: Marzo 2004 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: Obbligo segnalazione virus ?
Mittente: bio.hazard
Data: 30 Mar 2004 20:38:21 -0000
----- Original Message ----- 
From: "Fabio Pietrosanti" <lists@xxxxxxxxxxxxxx>
To: <ml@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, March 29, 2004 5:48 PM
Subject: Re: Obbligo segnalazione virus ?


>
> Ma se il virus rilevato che definisci NUOVO fosse in realta' un
> tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi informativi da te
> gestiti l'articolo 331 c.p.p. ti obbliga (in quanto "incaricato di un
> pubblico servizio") a sporgere denuncia.

Mi permetto di precisare che nell'eventualità prevista dal primo comma
dell'articolo 615 ter del Codice Penale (accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico), che poi è quella che si verifica nel novantanove
percento dei casi, il delitto è perseguibile solo a querela della persona
offesa; in questo caso quindi, in assenza di proposizione di querela, non vi
è alcun obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Riporto, per chiarezza, il dettato del citato primo comma dell'articolo 615
ter C.P.:
"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni."
Mentre il quarto comma dello stesso articolo recita così:
"Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della
persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."




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