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Archivio: Marzo 2004 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: Obbligo segnalazione virus ? Mittente: bio.hazard Data: 30 Mar 2004 20:38:21 -0000
----- Original Message ----- From: "Fabio Pietrosanti" <lists@xxxxxxxxxxxxxx> To: <ml@xxxxxxxxxxxxx> Sent: Monday, March 29, 2004 5:48 PM Subject: Re: Obbligo segnalazione virus ? > > Ma se il virus rilevato che definisci NUOVO fosse in realta' un > tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi informativi da te > gestiti l'articolo 331 c.p.p. ti obbliga (in quanto "incaricato di un > pubblico servizio") a sporgere denuncia. Mi permetto di precisare che nell'eventualità prevista dal primo comma dell'articolo 615 ter del Codice Penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), che poi è quella che si verifica nel novantanove percento dei casi, il delitto è perseguibile solo a querela della persona offesa; in questo caso quindi, in assenza di proposizione di querela, non vi è alcun obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria. Riporto, per chiarezza, il dettato del citato primo comma dell'articolo 615 ter C.P.: "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni." Mentre il quarto comma dello stesso articolo recita così: "Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio." ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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