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Archivio: Aprile 2004 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: DPSS: esempi
Mittente: Gelpi Andrea
Data: 15 Apr 2004 23:15:46 -0000
Il mer, 2004-04-07 alle 22:24, Paolo Giardini ha scritto:
> Il comma 10 dell'allegato B recita:
> "10. Quando lâaccesso ai dati e agli strumenti elettronici à consentito 
> esclusivamente
> mediante uso della componente riservata della credenziale per 
> lâautenticazione, sono

Il testo qui sopra restringe di molto il caso di attuazione di questo
punto, rispetto a quanto previsto dal 314.
In sostanza si sta dicendo che se uno strumento elettronico à accedibile
*unicamente* tramite la parte riservata della credenziale (mi viene in
mente l'acceso a root di sistemi unix e simili) solo in questo caso si
aplica quanto segue, e cioà che deve esistere una procedura documentata
che dice chi à a conoscenza di quella credenziale e come si fa ad
avvisare quando viene usata.

Se il sistema permette l'utilizzo di credenziali diverse (tutti gli
windows e tutti gli unix lo permettono) questo punto non si applica.

> impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare 
> chiaramente le
> modalità con le quali il titolare puà assicurare la disponibilità di dati o 
> strumenti
> elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dellâincaricato che 
> renda
> indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di 
> operatività e di
> sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle 
> credenziali à organizzata
> garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per 
> iscritto i soggetti
> incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente 
> lâincaricato
> dellâintervento effettuato."
> 
> A me pare che si parli abbastanza chiaramente di 
> _custodia_di_copia_di_credenziali_  e modalita' per il loro uso.

SÃ, ma in un contesto decisamente pià moderno e comunque molto diverso.

> 
> 
> At 21.02 06/04/04 +0200, you wrote:
> >Paolo Giardini wrote:
> >>Posso far notare che pur senza chiamarlo "custode delle password" anche 
> >>la 196 prevede una figura simile? :-)
> >
> >E' falso. Il vecchio custode delle password DOVEVA avere copia delle 
> >password, con la busta chiusa, la cassaforte, e tutto l'ambaradan.
> >
> >Il nuovo responsabile deve invece avere un modo per accedere alle 
> >postazioni in assenza dell'incaricato, e procedure per farlo. I.E. la 
> >password di amministratore.
> >i.
> 

Concordo in pieno con l'affermazione di Stefano.

> 
> Paolo Giardini
> Studio Giardini Consulenza Informatica
> cell. 347-9075197 e-mail: pgiar@xxxxxxxxxxx
> http://www.solution.it
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