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Archivio: Maggio 2004 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: [ml] legge privacy 196/2003 Mittente: Stefano Zanero Data: Mon, 31 May 2004 22:02:35 +0200 (CEST)
Nicola Segato wrote:
Nell'ambito di un'attività commerciale si può far ricadere il trattamento dei dati personali della clientela necessari per effettuare la fatturazione
Questi si'
e per un rapporto commerciale continuativo nella fattispecie prevista dal
Questi non e' mica detto.
articolo 24 comma "b" (dati necessari per eseguire obblighi contrattuali) e
Questo ok...
"c" (dati provenienti da pubblici registri, elenchi...ad esempio le pagine gialle)?
Solo per cio' per cui essi sono previsti. I.E. i dati delle pagine gialle per cercare un'azienda, ma non per fare mailing.
Questa opzione eviterebbe alle aziende di dover richiedere il consenso alla totalità della clientela per il trattamento dei dati nell'ambito prescritto.
Per un certo insieme di trattamenti, si'. Per altri no.
In una realtà di questo tipo, fatto salvo il principio di autenticazione di ogni incaricato, sarà possibile evitare di implementare un sistema di autorizzazioni previsto dall'art 34 comma c in quanto privo di significato ?
Ce lo metti lo stesso il sistema di autorizzazione, che ha un singolo profilo con accesso a tutto. Sempre che questa sia VERAMENTE la valutazione corretta, ti invito a ripensarla perche' in genere non lo e'...
O si è obbligati per ottemperare alle misure minime ad inserire un ulteriore sistema di password che non verrà praticamente inutilizzato?
Il sistema di autorizzazione e', appunto, un sistema di autorizzazione. Un ulteriore sistema di password sarebbe un sistema di autenticazione, che non e' richiesto da nessuno.
b) E' necessario che ci sia un ente esterno esterno che certifichi che il sistema
No. L'installatore provvede a certificare il suo lavoro.
misure minime di sicurezza o è sufficiente la descrizione fatta dal
responsabile in data certa
Non serve alcuna data certa.
prescrizioni dell'allegato tecnico? Sarà necessaria la certificazione nel caso si vogliano implementare misure idonee?
c) Le misure di sicurezza "minime" non sono da considerarsi più che
idonee
3) Se in azienda vi sono collaboratori esterni come rappresentanti plurimandatari o dipendenti a progetto che utilizzano un computer di loro proprietà con dati relativi alla clientela aziendale. Chi ha la responsabilità sui sistemi di sicurezza dei loro sistemi informatici? Loro in quanto professionisti che trattano i dati direttamente o l'azienda per cui agiscono?
-- Cordiali saluti, Ing. Stefano Zanero --------------------------- Secure Network S.r.l. www.securenetwork.it
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