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Archivio: Giugno 2003 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: warbus Mittente: Daniele Minotti Data: 12 Jun 2003 19:03:01 -0000
----- Original Message ----- From: "Raistlin" <raistlin@gioco.net> To: <ml@sikurezza.org> Sent: Wednesday, June 11, 2003 8:25 PM Subject: Re: warbus http://www.interlex.it/inforum/sarzana.htm La citazione di Sarzana e' tratta da questo documento. Partiamo dal dato linguistico, imprescindibile (fonte De Agostini - Sapere.it) cognizióne s. f. il venire o l'essere in possesso di dati relativi a una materia, a un argomento, ecc. consapevolezza intercettàre: intercettàre v. 1ª tr. (Ind. pres. intercètto) (omissis) spiare, captare una comunicazione epistolare, telefonica, telegrafica o radiofonica indirizzata ad altri. ** Linguisticamente, l'intercettazione contiene la cognizione. Quando sentite parlare di intercettazioni telefoniche a cosa pensate? Ad uno che, di nascosto, ascolta e/o registra oppure ad uno che mette una T sul doppino e si ferma a quello? Come osservato da Sarzana, vi e' un diverso trattamento tra le comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche (art. 617 c.p.) e le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi (617-quater c.p.). Relativamente alle prime si parla di cognizione. Nella seconda disposizione si parla, invece, di intercettazione. Pero', nell'art. 617-bis c.p. relativo sempre alle prime, si parla di apparecchiature atte ad intercettare. Che vuole dire? Un po' che non c'e' la dovuta omogeneita' terminologica; un po' che non vi e' sostanziale differenza (anche in considerazione del convergere delle tecnologie). Non vedo, personalmente, quella differenza insinuata da Sarzana (di cui non ho capito moltissimo il ragionamento). Ricordiamoci, pero', che il bene tutelato da quelle norme e' l'inviolabilita' dei segreti (i.e., la risevatezza delle comunicazioni). Cio' significa che se una comunicazione non e' segreta non si puo' richiamare detta disciplina; da un altro lato che se non si viola il segreto (non si prende cognizione del contenuto della comunicazione) si puo' parlare soltanto di tentativo (a determinate condizioni). Pensate che la tutela in argomento trova una particolarissima anticipazione nell'art. 671-quinquies: *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*. Fate voi... Fare wardriving *semplice* e' ok, come dice Raistlin. Ricordo una definizione da wardriving.com (di Pete Sipley): *driving around looking for unsecured wireless networks*. Ma basta poco per cadere nell'intercettazione (sempre che si prenda cognizione del contenuto, che, come appena detto, si violi il segreto) o nell'ipotesi dell'art. 617-quinquies... L'anno scorso scrissi una cosina sul punto. Ve la propongo, ovviamente sottoponendola al vostro giudizio critico (ben venga...). http://punto-informatico.it/p.asp?i=40825 Un saluto. Daniele Minotti email daniele@minotti.net ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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