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Archivio: Giugno 2003 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re[2]: warbus
Mittente: Luca de Grazia
Data: 17 Jun 2003 11:28:25 -0000
Salve Raistlin Raistlin, on Wednesday, June 11, 2003, 8:25:19 PM, you wrote:

Data e ora di questo messaggio: sabato 14 giugno 2003 ore 11.48.55  

Da  : Luca de Grazia
A   : ml@sikurezza.org

OGGETTO: warbus



>> ** E' lo stesso dubbio che avevo io. Avevo bisogno di chiarimenti
>> proprio per questo e ritengo che il termine intercettazione abbia
>> rilevanza penale

R> E daje. Qui non stiamo parlando di intercettazione ma di COGNIZIONE. Come
R> rileva sempre Sarzana di S. Ippolito:

R> "Va tenuto presente in argomento, e qui lo rilevo per incidens, che il
R> legislatore non ha ritenuto di dover punire il prendere semplicemente
R> cognizione di una comunicazione o conversazione informatica o telematica
R> (diversa dalla "corrispondenza"): infatti l'articolo 617 quater del codice
R> penale italiano, a differenza dell'articolo 617, non contempla tale ipotesi,
R> e cioè "la cognizione", ma soltanto «l'intercettazione, l'impedimento e
R> l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche»."


Giustissimo.

Peccato  però che l'intercettazione sia considerata, sia "legalmente",
sia   linguisticamente,  come  la  "cognizione  del  contenuto  della
comunicazione (non necessariamente tra "umani")nella quale il soggetto
che ascolta NON SIA parte della comunicazione medesima"

Il  reato  di cui all'art. 617 quater comma 2 c.p. costituisce ipotesi
di  reato  diversa  da  quella  di  cui al comma 1. La fattispecie non
richiede che l'agente si sia già reso responsabile del fatto di cui al
comma 1, per cui il reato sussiste sia nel caso di presa di cognizione
fraudolenta,  sia  nel  caso di cognizione non illecita, sempre che la
rivelazione non sia scriminata.

Tribunale Milano, 12 aprile 2002 Gori Giur. merito 2003, f. 2

In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, poiché
la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più
soggetti,  in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio
orale  o  anche  gestuale),  e  poiché l'attività di intercettazione è
appunto  diretta a captare tali messaggi, non è consentito, attraverso
l'attivazione   di   intercettazioni  ambientali,  realizzate  con  la
collocazione  di  una  videocamera  all'interno  di  un  appartamento,
captare  immagini  relative  alla mera presenza di cose o persone o ai
loro  movimenti,  non  funzionali alla captazione di messaggi. Nè tale
attività può considerarsi legittima configurandola quale mezzo atipico
di  ricerca della prova, ex art. 189 e 234 c.p.p., poiché, trattandosi
di  riprese  visive  non effettuate in luoghi aperti o pubblici, ma in
luoghi  di  privata dimora, viene in rilievo in tale materia il limite
della inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 cost.

Cassazione penale, sez. VI, 10 novembre 1997, n. 4397 Greco Cass. pen.
1999, 1188 nota (CAMON)


Se  registro  una  telefonata  tra  me  e  la  controparte  non      è
intercettazione  ma  cognizione  - anzi, pre costituzione di prova, se
registro  una  telefonata  tra  la  controparte  ed  un  terzo       è
intercettazione.

Esiste molta giurisprudenza in merito ed anche copiosa dottrina

R> Quindi, il wardriving "semplice" assolutamente e' ok...

Io  qui  mi permetto di dire che è estremamente "pericoloso" affermare
drasticamente che una attività sia "sempre" lecita oppure no

Non  si  tratta  di "mantenere il piede in due staffe", come spesso si
pensa  di  noi  avvocati e/o giuristi, ma semplicemente di non fornire
"false speranze" ovvero "false certezze".

Cerco di essere più chiaro:
chiarito  (e su questo mi sembra che vi sia accordo pieno) in che cosa
consista il wardriving, rimane da stabilire:
a) come materialmente si compie l'attività
b)conseguentemente, formulare delle ipotesi che chiariscano a grandi
linee le conseguenze civili e penali della cennata attività.

Allora, sul primo punto sembra che sia "chiaro" che la scheda wireless
si  possa comportare, sino a quando "semplicemente" rileva - diciamo -
l'esistenza  di  una  "portante",  come  un  semplice  dispositivo  di
"scanner" tipo quello che si usa per le trasmissioni radio.

Il quesito da porre al tecnico è:

questa  attività  della scheda (praticamente di solo handshake) con la
rete  (che comunque dovrebbe avere le proprie misure di sicurezza) può
essere  considerata  come  solo  "rilevamento  della  portante" ? (come
l'attività di rilevazione del codice imei del cellulare, nel senso che
si "vede" che è acceso ma non si può vedere "cosa trasmette")

Se  la  risposta  è tecnicamente positiva, diciamo che non vi dovrebbe
essere né 615-ter (accesso abusivo) né 617-quater (intercettazione)

Se  la  risposta è tecnicamente positiva, allora potrebbero scattare -
a seconda delle varie ipotesi - l'uno, l'altro, ovvero ambedue i reati

Ovviamente,  ben  altro  discorso  è  quello  relativo  ad  eventuali
"ulteriori"  attività  una  volta "connessi", tipo utilizzazione della
banda per connettersi, molto semplicemente.

In  questo caso ritengo che - a prescindere dai problemi di "prova nel
giudizio",   che   attengono   però   ad   una  diversa problematica -
possano  verificarsi  le  ipotesi  di  cui  sopra. (ovviamente accesso
abusivo se poi...navigo, intercettazione se poi ...ascolto)

Ricordiamo  tutti  che la legge parla di "comunicazioni informatiche o
telematiche"  relative ad un sistema informatico "ovvero intercorrenti
tra   più   sistemi",   con   ciò  evidentemente  prescindendo  dalla
comunicazione   "personale=  persona  fisica  a  persona  fisica" come
magari si potrebbe essere indotti a pensare.

Il  che  ovviamente  non vuol dire che "si vada in galera", ma nemmeno
che  "sicuramente non si avranno problemi" ovvero che "sicuramente non
si avranno condanne".

R> Wireless   sniffing...   boh   !   Si   tratta  di  capire  se  una
R> "intercettazione"   sia   anche  il  captare  una  trasmissione  in
R> pubblico,  su  suolo  pubblico...

Se  la  trasmissione è nata per essere fruita dal pubblico, non rileva
il  fatto  che  sia captata su suolo pubblico o privato (se non per le
eventuali     autorizzazioni     alla     detenzione     o    possesso
dell'apparecchiatura  ricevente),  ma se la trasmissione è "ad accesso
riservato",  anche  se il mezzo trasmissivo è il c.d. "etere" :-), non
vuol dire che io la possa tranquillamente "intercettare".

Tanto  è  vero  che esiste apposita normativa per le trasmissioni tv e
simili "ad accesso condizionato".

Qui  entriamo  in  un discorso di rapporto di specialità del reato che
sinceramente   ritengo  possa  essere  noioso  per  i  non  giuristi;
l'importante   è  sapere  che  esistono  delle  regole  generali  che
stabiliscono la "sequenza gerarchica" dell'applicazione delle norme di
legge, in qualunque materia.

R> La  RAI  non  mi  pare  abbia  mai denunciato chi gli intercetta le
R> trasmissioni  a  corta  frequenza...  ma  su  questo non ho le idee
R> chiare.

Potrebbe  semplicemente  avere  "politicamente"  deciso  di  non voler
procedere. :-))

Comunque...

Il  disposto  dell'art. 623 bis c.p. amplia la applicabilità dell'art.
617 quater c.p. anche alle intercettazioni di comunicazioni relative a
trasmissioni  di  onde  elettromagnetiche  mediante  antenne  ad  alta
direttività  e  ponti radio (cosiddette "da punto a punto") quali sono
trasmissioni  a  bassa  frequenza  utilizzate  per le comunicazioni di
servizio  della  Rai-Radiotelevisione Italiana, senza che abbia alcuna
rilevanza il fatto che si tratti di trasmissioni non criptate.

Tribunale Milano, 12 aprile 2002 Gori in Giur. merito 2003, f. 2



Praticamente  tutti i reati della 547/93 sono a querela di parte nelle
ipotesi  base,  per cui senza la "querela" (che non è la sola denunzia
all'autorità competente) la "macchina della giustizia" non si muove.

Saluti  a  tutti,  se  solleverò  il  solito vespaio, tenete solamente
presente che leggo la ML in digest....

Luca-M. de Grazia
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