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Archivio: Giugno 2003 ml@sikurezza.org Soggetto: Re[2]: warbus Mittente: Luca de Grazia Data: 17 Jun 2003 11:28:25 -0000
Salve Raistlin Raistlin, on Wednesday, June 11, 2003, 8:25:19 PM, you wrote: Data e ora di questo messaggio: sabato 14 giugno 2003 ore 11.48.55 Da : Luca de Grazia A : ml@sikurezza.org OGGETTO: warbus >> ** E' lo stesso dubbio che avevo io. Avevo bisogno di chiarimenti >> proprio per questo e ritengo che il termine intercettazione abbia >> rilevanza penale R> E daje. Qui non stiamo parlando di intercettazione ma di COGNIZIONE. Come R> rileva sempre Sarzana di S. Ippolito: R> "Va tenuto presente in argomento, e qui lo rilevo per incidens, che il R> legislatore non ha ritenuto di dover punire il prendere semplicemente R> cognizione di una comunicazione o conversazione informatica o telematica R> (diversa dalla "corrispondenza"): infatti l'articolo 617 quater del codice R> penale italiano, a differenza dell'articolo 617, non contempla tale ipotesi, R> e cioè "la cognizione", ma soltanto «l'intercettazione, l'impedimento e R> l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche»." Giustissimo. Peccato però che l'intercettazione sia considerata, sia "legalmente", sia linguisticamente, come la "cognizione del contenuto della comunicazione (non necessariamente tra "umani")nella quale il soggetto che ascolta NON SIA parte della comunicazione medesima" Il reato di cui all'art. 617 quater comma 2 c.p. costituisce ipotesi di reato diversa da quella di cui al comma 1. La fattispecie non richiede che l'agente si sia già reso responsabile del fatto di cui al comma 1, per cui il reato sussiste sia nel caso di presa di cognizione fraudolenta, sia nel caso di cognizione non illecita, sempre che la rivelazione non sia scriminata. Tribunale Milano, 12 aprile 2002 Gori Giur. merito 2003, f. 2 In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, poiché la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale), e poiché l'attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi, non è consentito, attraverso l'attivazione di intercettazioni ambientali, realizzate con la collocazione di una videocamera all'interno di un appartamento, captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non funzionali alla captazione di messaggi. Nè tale attività può considerarsi legittima configurandola quale mezzo atipico di ricerca della prova, ex art. 189 e 234 c.p.p., poiché, trattandosi di riprese visive non effettuate in luoghi aperti o pubblici, ma in luoghi di privata dimora, viene in rilievo in tale materia il limite della inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 cost. Cassazione penale, sez. VI, 10 novembre 1997, n. 4397 Greco Cass. pen. 1999, 1188 nota (CAMON) Se registro una telefonata tra me e la controparte non è intercettazione ma cognizione - anzi, pre costituzione di prova, se registro una telefonata tra la controparte ed un terzo è intercettazione. Esiste molta giurisprudenza in merito ed anche copiosa dottrina R> Quindi, il wardriving "semplice" assolutamente e' ok... Io qui mi permetto di dire che è estremamente "pericoloso" affermare drasticamente che una attività sia "sempre" lecita oppure no Non si tratta di "mantenere il piede in due staffe", come spesso si pensa di noi avvocati e/o giuristi, ma semplicemente di non fornire "false speranze" ovvero "false certezze". Cerco di essere più chiaro: chiarito (e su questo mi sembra che vi sia accordo pieno) in che cosa consista il wardriving, rimane da stabilire: a) come materialmente si compie l'attività b)conseguentemente, formulare delle ipotesi che chiariscano a grandi linee le conseguenze civili e penali della cennata attività. Allora, sul primo punto sembra che sia "chiaro" che la scheda wireless si possa comportare, sino a quando "semplicemente" rileva - diciamo - l'esistenza di una "portante", come un semplice dispositivo di "scanner" tipo quello che si usa per le trasmissioni radio. Il quesito da porre al tecnico è: questa attività della scheda (praticamente di solo handshake) con la rete (che comunque dovrebbe avere le proprie misure di sicurezza) può essere considerata come solo "rilevamento della portante" ? (come l'attività di rilevazione del codice imei del cellulare, nel senso che si "vede" che è acceso ma non si può vedere "cosa trasmette") Se la risposta è tecnicamente positiva, diciamo che non vi dovrebbe essere né 615-ter (accesso abusivo) né 617-quater (intercettazione) Se la risposta è tecnicamente positiva, allora potrebbero scattare - a seconda delle varie ipotesi - l'uno, l'altro, ovvero ambedue i reati Ovviamente, ben altro discorso è quello relativo ad eventuali "ulteriori" attività una volta "connessi", tipo utilizzazione della banda per connettersi, molto semplicemente. In questo caso ritengo che - a prescindere dai problemi di "prova nel giudizio", che attengono però ad una diversa problematica - possano verificarsi le ipotesi di cui sopra. (ovviamente accesso abusivo se poi...navigo, intercettazione se poi ...ascolto) Ricordiamo tutti che la legge parla di "comunicazioni informatiche o telematiche" relative ad un sistema informatico "ovvero intercorrenti tra più sistemi", con ciò evidentemente prescindendo dalla comunicazione "personale= persona fisica a persona fisica" come magari si potrebbe essere indotti a pensare. Il che ovviamente non vuol dire che "si vada in galera", ma nemmeno che "sicuramente non si avranno problemi" ovvero che "sicuramente non si avranno condanne". R> Wireless sniffing... boh ! Si tratta di capire se una R> "intercettazione" sia anche il captare una trasmissione in R> pubblico, su suolo pubblico... Se la trasmissione è nata per essere fruita dal pubblico, non rileva il fatto che sia captata su suolo pubblico o privato (se non per le eventuali autorizzazioni alla detenzione o possesso dell'apparecchiatura ricevente), ma se la trasmissione è "ad accesso riservato", anche se il mezzo trasmissivo è il c.d. "etere" :-), non vuol dire che io la possa tranquillamente "intercettare". Tanto è vero che esiste apposita normativa per le trasmissioni tv e simili "ad accesso condizionato". Qui entriamo in un discorso di rapporto di specialità del reato che sinceramente ritengo possa essere noioso per i non giuristi; l'importante è sapere che esistono delle regole generali che stabiliscono la "sequenza gerarchica" dell'applicazione delle norme di legge, in qualunque materia. R> La RAI non mi pare abbia mai denunciato chi gli intercetta le R> trasmissioni a corta frequenza... ma su questo non ho le idee R> chiare. Potrebbe semplicemente avere "politicamente" deciso di non voler procedere. :-)) Comunque... Il disposto dell'art. 623 bis c.p. amplia la applicabilità dell'art. 617 quater c.p. anche alle intercettazioni di comunicazioni relative a trasmissioni di onde elettromagnetiche mediante antenne ad alta direttività e ponti radio (cosiddette "da punto a punto") quali sono trasmissioni a bassa frequenza utilizzate per le comunicazioni di servizio della Rai-Radiotelevisione Italiana, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che si tratti di trasmissioni non criptate. Tribunale Milano, 12 aprile 2002 Gori in Giur. merito 2003, f. 2 Praticamente tutti i reati della 547/93 sono a querela di parte nelle ipotesi base, per cui senza la "querela" (che non è la sola denunzia all'autorità competente) la "macchina della giustizia" non si muove. Saluti a tutti, se solleverò il solito vespaio, tenete solamente presente che leggo la ML in digest.... Luca-M. de Grazia -------------------------------------- Avvocato - Patrocinante in Cassazione http://www.degrazia.it ICQ:12969258 PGP Key (DSS/RSA) su http://www.degrazia.it/infodirnet/chiavi.htm -------------------------------------- ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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