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Archivio: Giugno 2004 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: R: §  Re: [ml] Scadenze dl 196
Mittente: Alberto Pianon
Data: Tue, 15 Jun 2004 13:00:20 +0200 (CEST)
Cito la circolare che ho ricevuto dall'Ordine degli Avvocati ancora alla fine dell'anno scorso

"...Il termine ultimo per adeguarsi alle nuove misure minime può essere ulteriormente differito al 31 dicembre 2004, solo nell’ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio 2004, si disponesse di strumenti elettronici inadeguati: con tale termine si intendono gli strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle nuove misure minime di sicurezza (ad esempio elaboratori che non consentono di adottare il sistema di autenticazione informatica, previsto dal nuovo codice).
La circostanza di disporre di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle nuove misure minime, deve essere verificata in data 1° gennaio 2004: chi si trovasse in questa situazione può quindi beneficiare del maggiore termine, anche nell’ipotesi in cui gli strumenti elettronici venissero modificati, o sostituiti con strumenti adeguati, prima del 30 giugno 2004.
Durante il processo di adeguamento, il titolare deve comunque adottare ogni possibile misura, in relazione agli strumenti elettronici detenuti, in modo da evitare un incremento dei rischi per la sicurezza.
Per potersi avvalere del maggiore termine del 31 dicembre 2004, il titolare deve descrivere le obiettive ragioni tecniche che non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle nuove misure minime in un documento.
Il documento deve essere redatto e sottoscritto dal titolare entro il 31 dicembre 2003, termine che deve essere attestato attribuendo al documento la data certa.
Per ottenere il requisito della data certa, non è necessario recarsi da un notaio o all’Ufficio del registro, ma è ad esempio sufficiente inviare a sé stessi il documento, mediante piego raccomandato con ricevuta di ritorno, poiché la data apposta dall’Ufficio Postale attribuisce certezza..."


comunque è vero che la normativa non è molto chiara sul punto
forse sarebbe il caso di chiedere lumi al garante...
ciao
alberto


Ok, ma chi gestiva solo dati personali non aveva nessun obbligo, quindi al
31/12/2003 non doveva far niente, mentre adesso è obbligato ai requisiti
minimi, quindi credo che l'adeguamento del sistema possa comunque essere
fatto entro il 31/12/2004.
Grazie Emanuele Gostoli

-----Messaggio originale-----
Da: ml-bounces@xxxxxxxxxxxxx [mailto:ml-bounces@xxxxxxxxxxxxx] Per conto di
Alberto Pianon
Inviato: domenica 13 giugno 2004 16.19
A: ml@xxxxxxxxxxxxx
Oggetto: § Re: [ml] Scadenze dl 196




Message: 4
Date: Sat, 12 Jun 2004 11:21:25 +0200
From: "emanuele gostoli" <egostoli@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [ml] Scadenze dl 196
To: <ml@xxxxxxxxxxxxx>
Message-ID: <000001c4505e$a6364960$c00ca8c0@NBOOKGOSTOLI>
Content-Type: text/plain;	charset="iso-8859-1"

Assodato che entro il 30/6/2004 debba essere pronto il DPS, l'articolo 180 dice che gkli adempimenti mini indicati dagli art 33 a35 debbono essere


<adottati entro il 30/6 ma al punto 2 sempre dell'art 180 dice che per
motivi


validi possono essere adottati entro il 31/12.



Solo se entro il 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del 196/03) si era redatto un documento con data certa (leggi: timbro postale o raccomandata) che spieghi le ragioni tecniche che non consentono l'adozione immediata ecc....) Almeno questa è l'interpretazione che ho trovato in vari commenti al T.U. Privacy ciao Alberto

Avvocati Riuniti
Vicenza


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