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Archivio: Giugno 2004 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: [ml] dpss
Mittente: Paolo Giardini
Data: Mon, 21 Jun 2004 23:42:30 +0200 (CEST)
Scusa, nel mio precedente messaggio mi riferivo solo al discorso "strumenti elettronici" vs "cartaceo".
Ribadisco, il DPS e' obbligatorio solo per il trattamento con strumenti elettronici.
In caso di trattamento cartaceo, vale quanto indicato nell'all.B dal punto 27 al 29.
Si parla anche qui di documenti scritti, ma non di DPS.
Il punto che citi tu dell'all.B, punto 19.4 e' sotto il paragrafo "Trattamenti con strumenti elettronici".




At 09.54 21/06/04 +0200, you wrote:
Veramente nel DPS al punto  4 si legge testualmente:
"19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità
dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini
della loro custodia e accessibilità;"

dunque non solo i trattamenti tutti compresi quelli cartacei,
 ma anche la protezione dei locali.

-- Paolo Giardini Studio Giardini Consulenza Informatica cell. 337-652876 e-mail: pgiar@xxxxxxxxxxx http://www.solution.it Associato a: Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica A.I.P. - Associazione Informatici Professionisti ITCS - Italian Computer Society





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