
[ Home | Liste | F.A.Q. |
Risorse | Cerca... ]
Archivio: Luglio 2003 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: Recupero hardware uguale ad accesso illecito a sistemainformatico ? Mittente: Daniele Minotti Data: 2 Jul 2003 11:54:16 -0000
----- Original Message ----- From: "Gelpi Andrea" <liste@xxxxxxxx> To: <ml@xxxxxxxxxxxxx> Sent: Thursday, June 26, 2003 11:57 AM Subject: Re: Recupero hardware uguale ad accesso illecito a sistemainformatico ? > Il DPR 318/99 (regolamento attuativo della legge 675/96) prevede che sia > chi fa trattamento che deve preoccuparsi di non comunicare e/o > diffondere dati personali. > Nel caso specifico della dismissione di un computer la legge prevede che > i dati vengano rimossi dai dischi prima della dismissione del PC e a > leggere bene la legge il semplice delete non à sufficiente. > A mio avviso il minimo à l'utilizzo di un qualche software che faccia > l'erase n-volte di tutto il disco (aree libere comprese). > > Quindi chi ha dismesso il sistema à eventualmente responsabile. > > Se poi vogliamo essere pignoli, pignoli, diciamo che chi compra dovrebbe > come minimo formattare il tutto, in modo da non trovarsi in situazioni > dubbie, ma questo non à previsto dalla legge. > -- > Gelpi ing. Andrea ** La questione e' un po' diversa, almeno se ci riferiamo al regolamento. Art. 7 d.P.R. 318/99 - Reimpiego dei supporti di memorizzazione 1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui allâarticolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti. E' evidente che non si parla di *dismissione* (non e' uno specifico caso previsto), mentre e' pur sempre prevista, come extrema ratio, la distruzione dei supporti. Tutto cio', comunque, puo' *inchiodare* il precedente titolare dei supporti (non il *rigattiere*); sia sotto l'aspetto civile, se deriva un danno (art. 18 l. 675/96) che sotto l'aspetto penale (ex art. 36 l. 675/96) sempre, pero', che i dati siano quelli di cui agli artt. 22 e 24 della legge, caso tutto sommato limitato. Un saluto. Daniele Minotti email daniele@xxxxxxxxxxx ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
[ Home | Liste | F.A.Q. |
Risorse | Cerca... ]
www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
(c) 1999-2005