[ Home | Liste | F.A.Q. | Risorse | Cerca... ]


[ Data: precedente | successivo | indice ] [ Argomento: precedente | successivo | indice ]


Archivio: Luglio 2005 ml@sikurezza.org
Soggetto: [ml] Pacchetto Pisanu
Mittente: mille
Data: Fri, 29 Jul 2005 16:20:10 +0200 (CEST)
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attocompleto?dataGazzetta=2005-07-27&redazione=005G0176&service=0&ConNote=1
(http://tinyurl.com/e2aeq)

in particolare l'art 6 e il 19

                               Art. 6.
      Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e   fino   al  31 dicembre  2007,  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa
che  prescrivono  o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico  o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi,   esclusi   comunque   i   contenuti  delle  comunicazioni  e
limitatamente  alle  informazioni  che  consentono  la tracciabilita'
degli  accessi  e  dei  servizi,  debbono  essere  conservati fino al
31 dicembre  2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni
o   di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al
pubblico,  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  che  prevedono un
periodo  di  conservazione  ulteriore. I dati del traffico conservati
oltre  i  limiti  previsti  dall'articolo 132 del decreto legislativo
30 giugno  2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per
le  finalita'  del  presente  decreto,  salvo l'esercizio dell'azione
penale per i reati comunque perseguibili.
  2.  All'articolo  55,  comma  7,  del decreto legislativo 1° agosto
2003,  n.  259,  le  parole:  «dell'attivazione  del  servizio»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica   (S.I.M.).   Le   predette  imprese  adottano  tutte  le
necessarie  misure  affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici  riportati su un documento di identita', nonche' del tipo,
del   numero   e   della   riproduzione   del   documento  presentato
dall'acquirente  ed  assicurano  il  corretto  trattamento  dei  dati
acquisiti».
  3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  dopo  le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
    b) al  comma  1,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
mentre,  per  le  medesime  finalita',  i  dati  relativi al traffico
telematico,  esclusi  comunque  i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per sei mesi»;
    c) al  comma  2,  dopo  le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
    d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi»,
sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
    e) al  comma  3,  le  parole:  «giudice  su  istanza del pubblico
ministero  o»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «pubblico ministero
anche su istanza»;
    f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis.  Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini
preliminari,  quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa   derivare   grave   pregiudizio  alle  indagini,  il  pubblico
ministero,  anche  su  richiesta  del difensore dell'indagato e delle
altre  parti  private,  puo'  disporre  l'acquisizione  dei  dati con
decreto  motivato,  che  va  comunicato immediatamente e comunque non
oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore
dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto  del  pubblico  ministero  non  viene convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
  4.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono
definiti  le  modalita'  ed i tempi di attuazione della previsione di
cui   al   comma  3,  lettere  a)  e  c),  anche  in  relazione  alla
determinazione  e  allocazione  dei  relativi  costi, con esclusione,
comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.


                      Art. 19.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005

-- 
Quando vennero per autistici - inventati, non dissi nulla perche' non
sono ne autistico ne inventato.

Quando vennero per il FLUG non dissi nulla perche' non sono un
flugghiano

Quando vennero per me, nessuno disse nulla, perche' non c'era piu`
nessuno per fermarli.

QUESTA NON E' PIU' UNA QUESTIONE PRIVATA ANCHE SE E' UNA QUESTIONE DI
PRIVACY aggiornamenti: http://autistici.org/ai/crackdown

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature




[ Home | Liste | F.A.Q. | Risorse | Cerca... ]

www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
(c) 1999-2005