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Archivio: Luglio 2005 ml@sikurezza.org Soggetto: [ml] Pacchetto Pisanu Mittente: mille Data: Fri, 29 Jul 2005 16:20:10 +0200 (CEST)
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attocompleto?dataGazzetta=2005-07-27&redazione=005G0176&service=0&ConNote=1
(http://tinyurl.com/e2aeq)
in particolare l'art 6 e il 19
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2007, e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa
che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita'
degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al
31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un
periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati
oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per
le finalita' del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione
penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le
necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del tipo,
del numero e della riproduzione del documento presentato
dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati
acquisiti».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi»,
sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico
ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero
anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini
preliminari, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle
altre parti private, puo' disporre l'acquisizione dei dati con
decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non
oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore
dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono
definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di
cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla
determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione,
comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005
--
Quando vennero per autistici - inventati, non dissi nulla perche' non
sono ne autistico ne inventato.
Quando vennero per il FLUG non dissi nulla perche' non sono un
flugghiano
Quando vennero per me, nessuno disse nulla, perche' non c'era piu`
nessuno per fermarli.
QUESTA NON E' PIU' UNA QUESTIONE PRIVATA ANCHE SE E' UNA QUESTIONE DI
PRIVACY aggiornamenti: http://autistici.org/ai/crackdown
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