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Archivio: Novembre 2001 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: "Utilizzabilita' legale" dei dati sniffati Mittente: pbm Data: 8 Nov 2001 10:19:42 -0000
Federico, Wed, Nov 07, 2001 at 02:52:02PM +0100:
> non ? illegale se firmi la delibveratoria, ti ricordo che la mail aziendale,
> deve essere usata "esclusivamente" per questioni lavorative e non personali,
> quindi rimane comunque propriet? dell'azienda, se poi facciamo firmare ai
> nostri utenti la deliberatoria... siamo nella pi? piena legalit?.
> > Se proprio vuoi loggare tutto, puoi farlo, ammesso sempre che i sindacati
> > e lo statuto dei lavoratori lo permettano, cosa alquanto improbabile,
> Permettano ? ti ripeto, una volta che l'utente firma, nessuno pu? alzare un
> dito contro di te.
gli strumenti di cui si parla ricadono nella categoria degli strumenti di
controllo remoto, l'utilizzo dei quali e' espressamente vietato, se non in deroga
allo statuto dei lavoratori, per la quale non basta assolutamente la firma
dell'utente ma e' necessario un accordo con le rsu aziendali o la
autorizzazione del locale ispettorato del lavoro, e comunque solo nel caso
in cui siano necessari per esigenze specifiche.
questo per una elementare norma di tutela del lavoratore da facilissimi
ricatti del tipo "o firmi, rinunci ai tuoi diritti e ti fai spiare, o ti
licenziamo".
la legge sulla tutela della privacy c'entra poco, si tratta di tutela dei
diritti dei lavoratori.
mi viene da pensare che molti lavoratori dell'informatica ignorino
totalmente i propri diritti... a tutto vantaggio dell'oggettivo
sfruttamento in atto!
ricordo ancora una volta sentenze di condanna negli anni '80 ai danni di
IBM italia e recenti accordi extragiudiziali in merito.
di seguito l'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei
lavoratori):
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalitą di controllo a distanza dell'attivitą dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,
ma dai quali derivi anche la possibilitą di controllo a distanza
dell'attivitą dei lavoratori, possono essere installati soltanto
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalitą per l'uso
di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la
commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalitą di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
credo che questo chiuda definitivamente il thread.
p.
--
pbm - "going 'thru something, but I don't know what it is
- I don't feel like an adult, I don't look like a kid"
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