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Archivio: Novembre 2001 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: "Utilizzabilita' legale" dei dati sniffati
Mittente: P@sKy
Data: 8 Nov 2001 17:38:28 -0000
Federico wrote:

>non è illegale se firmi la delibveratoria, ti ricordo che la mail aziendale,
>deve essere usata "esclusivamente" per questioni lavorative e non personali,
>quindi rimane comunque proprietà dell'azienda, se poi facciamo firmare ai
>nostri utenti la deliberatoria... siamo nella più piena legalità
>
Si ok deve essere firmata obbligatoriamente la deliberatoria, forse mi sono
spiegato male, inoltre per l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori dice :

"(Impianti audiovisivi). - E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di 
altre
apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei 
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da 
esigenze
organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro, ma dei quali
derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei 
lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede 
l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza
di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalita' d'uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanza sindacali
aziendali o in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cua al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni alal comunicazione del provvedimento, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale."

Quindi prima di parlare prego ducumentarsi... quest'articolo e' fondamentale
e vale su qualsiasi forma di controllo (sia digitale che analogica) da 
parte del
datore di lavoro sui lavoratori che deve comunque avere l'approvazione
dei sindacati o della commissione interna, senza una tale approvazione e'
perseguibile penalmente...

Personalmente in azienda dove lavoro se mi facevano firmare una 
deliberatoria
dove si diceva che controllavano il contenuto del mio PC, anche se 
strumento di
lavoro, ma ripeto avendo una password e' ritenuto come spazio privato, 
non la
firmavo affato e se la firmavo "crittavo" anche il filesystem oltre alla 
posta sia
in entrata che in uscia e voglio proprio vedere come fanno a 
controllarne il contenuto.

Inoltre in italia come nel mondo non sono le leggi che fanno 
"giurisprudenza" ma
sono le sue applicazioni, ovvero solo le "sentenze fanno giurisprudenza" 
poiche'
il piu' delle volte le leggi devono essere "interpretate"..... e questo 
e' un dato
di fatto per quello dicevo che si devono vedere le sentenze in merito.....

Ciao

P@sKy
Makkinista - Fuokista




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