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Archivio: Novembre 2001 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: "Utilizzabilita' legale" dei dati sniffati Mittente: pbm Data: 12 Nov 2001 17:12:02 -0000
Raistlin, Fri, Nov 09, 2001 at 08:00:55PM +0100:
> Se noti, proprio in virtu' del DPR318 quella "sentenza storica" e' rimessa
> in discussione.
a nota ulteriore del fatto che sia assolutamente necessario un
aggiornamento della legislazione in merito
> SOPRATTUTTO richiedono di fare logging su account STRETTAMENTE PERSONALI di
> accesso. Cioe', deve esserci traccia di chi-ha-fatto-cosa. Non farlo e'
> reato penale :)
puoi darmi degli agganci su questo?
per quanto miriguarda la policy e': analisi del traffico purgata di dati
personali, in modo che sia possibile tracciare l'attivita' ma non
utilizzare questi tracciati per analisi della produttivita' e, in sostanza,
controllo remoto.
se il datore di lavoro ha il sospetto che l'impegato lavori poco, lo
controlli coi sistemi di sorvelgianza leciti e/o sospenda il servizio, e/o
lo limiti alle strette necessita' aziendali.
per quanto riguarda la sicurezza aziendale, e' mia precisa opinione che sia
possibile mantenerla anche senza risalire ai singoli.
Continuo a non capire i casi in cui, secondo te, sia necessario un
tracciamento preventivo delle attivita' dei singoli.
Ti invito a pensare alla sostanza dell'attivita': tracciamento preventivo.
> > un conto e' controllare la produttivita', magari con rapporti e obiettivi
> La legge vieta sopratutto la prima, per restare in tema di idiozie legali
idiozia legale?
p.
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