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Archivio: Novembre 2002 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: Ancora sulle responsabilità aziendali per cri mini informatici Mittente: Brigante Data: 15 Nov 2002 12:45:13 -0000
>So che per la legge sul trattamento dei dati personali un'azienda e' >comunque obbligata a porre delle misure di sicurezza, ma se per esempio >l'attore che compie il crimine utilizza il sistema informatico per compiere >crimini che non inteccano la sfera dei dati personali? Non si risponderà più ex legge 675/96 e successive modifiche, ma si risponderà ex lege 547/93 (per cui...violazione del domicilio informatico, furto o sottrazione di informazioni, danneggiamento ecc.) >Secondo me, per l'art. 40 cp, sui reati omissivi dove si sancisce che non >impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a >cagionarlo in teoria dovrebbero subire conseguenza penali anche i dirigenti >aziendali reponsabili, o no? o rispondono solo al massimo in via economica? No, perchè altrimenti si verrebbero a creare dei casi di responsabilità oggettiva, che il legislatore di solito preferisce evitare. Per responsabilità oggettiva si intende quella responsabilità che comunque sussiste, per il mero fatto di ricoprire un incarico o una posizione. Non dimenticare che nel diritto penale la responsabilità è tassativamente personale :) Ciao Brigante ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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