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Archivio: Novembre 2002 ml@sikurezza.org
Soggetto: Re: Ancora sulle responsabilità aziendali  per cri mini informatici
Mittente: Brigante
Data: 15 Nov 2002 12:45:13 -0000

>So che per la legge sul trattamento dei dati personali un'azienda e'
>comunque obbligata a porre delle misure di sicurezza, ma se per esempio
>l'attore che compie il crimine utilizza il sistema informatico per compiere
>crimini che non inteccano la sfera dei dati personali?

Non si risponderà più ex legge 675/96 e successive modifiche, ma si risponderà
ex lege 547/93 (per cui...violazione del domicilio informatico, furto o 
sottrazione
di informazioni, danneggiamento ecc.)

>Secondo me, per l'art. 40 cp, sui reati omissivi dove si sancisce che non
>impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
>cagionarlo in teoria dovrebbero subire conseguenza penali anche i dirigenti
>aziendali reponsabili, o  no? o rispondono solo al massimo in via economica?

No, perchè altrimenti si verrebbero a creare dei casi di responsabilità 
oggettiva,
che il legislatore di solito preferisce evitare.
Per responsabilità oggettiva si intende quella responsabilità che comunque 
sussiste,
per il mero fatto di ricoprire un incarico o una posizione.
Non dimenticare che nel diritto penale la responsabilità è tassativamente 
personale :)
Ciao

Brigante


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