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Archivio: Novembre 2006 ml@sikurezza.org Soggetto: [ml] Re: Certificat gratis Mittente: Luca de Grazia Data: Tue, 7 Nov 2006 15:21:35 +0100 (CET)
Data ed ora di questo messaggio: martedì 7 novembre 2006 ore 15.10.04 Da : Luca de Grazia A : ml-request@xxxxxxxxxxxxx OGGETTO: RE: Certificat gratis mrso> Mi permetto di obiettare da tecnico ad un avvocato, mal me ne incolga ;) Appunto :-) :-) >> Tutti i dettagli legali relativi al certificato qualificato di firma da noi rilasciato mrso> Quindi non parliamo di un certificato qualunque, ma di un certificato mrso> _qualificato_ Che strutturalmente per quanto mi consta è tale. >> a) la normativa permette il rilascio di certificati aventi il valore indicato >> nelle normative citate a mrso> Non sono un avvocato ;) ma c'e' una questione TECNICA che mi spinge a mrso> non concordare con lei: mrso> Allegato II della direttiva europea: mrso> "d. verificare con mezzi appropriati, secondo la legislazione nazionale mrso> l'identità e, eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona mrso> cui è rilasciato un certificato qualificato;" La direttiva è stata recepita per cui si applica la norma italiana. mrso> Si dice di VERIFICARE l'identita', e questo non puo' essere fatto con mrso> un'autocertificazione. Non è così. Si tratta di responsabilità del certificatore, non di validità dell'oggetto. mrso> Io posso dichiarare le mie generalita', ma a Globaltrust e' richiesto di mrso> verificarle. Cosa che (in Italia) si puo' fare utilizzando determinati mrso> documenti, non in un modo qualsiasi. Come sopra mrso> Ma sopratutto: "l. utilizzare sistemi affidabili per memorizzare imrso> mrso> certificati in modo verificabile e far sì che: - soltanto le persone mrso> autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche; - l'autenticità mrso> delle informazioni sia verificabile, - l'operatore possa rendersi conto di mrso> qualsiasi modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza." Si applica sempre la norma italiana. mrso> Ora, un file salvato su un PC e trasmesso via rete (orrore) non risponde mrso> a nessuno di questi requisiti. Pertanto, secondo il mio parere _tecnico_ mrso> non puo' definirsi un certificato qualificato. Peccato che la legislazione dica il contrario. mrso> Dal momento che Global Trust opera in una catena di certificazione mrso> soggetta a vigilanza, sono certo che prima o poi un'autorita' di mrso> vigilanza si fara' sentire sul tema direttamente con loro... Già fatto :-) >> b) è la legge medesima che consente il rilascio del certificato sul presupposto >> che il soggetto richiedente NON MENTA sulle proprie generalità. mrso> Se la legge consente il rilascio di un certificato QUALIFICATO su queste mrso> basi, allora la disciplina relativa alle "firme qualificate" ha un mrso> tremendo buco esattamente in mezzo. Vero. >> Nella pratica, trovo comodo questo certificato perché, in sostanza, è una via >> di mezzo che certifica il soggetto mrso> Si', ma le vie di mezzo si chiamano "certificati elettronici" e "firme mrso> elettroniche", o sbaglio ? Proprio perche' mancano i requisiti di mrso> identificazione certa, di inalterabilita' del dispositivo di firma, etc... e tE come posso alterare la firma? >> quanto una volta installato si "attiva" on line al momento della spedizione >> della email. mrso> Pardon ? Un certificato non si "attiva" e non si "disattiva", perche' e' mrso> validato da una firma digitale, eterna ed immutabile ;) che viene mrso> applicata in un certo momento del tempo. Al massimo ci possono essere mrso> delle date (di rilascio e di scadenza) inserite nel certificato, ma mrso> sicuramente non puo' esistere una procedura di attivazione online, se mrso> non realizzata in modo barbino... Evidentemente speravo che comprendeste...provate e vedrete che è come dico io..qui dovrei perdere troppo tempo per spiegare tutti i passaggi..sinceramente... :-) >> Probabilmente è uno dei casi di "firma elettronica avanzata" con time stamping >> incorporato... (marca temporale)... mrso> Spero che stia scherzando, avvocato. La firma elettronica avanzata e' mrso> scomparsa dal nostro ordinamento (dal Codice dell'Amministrazione Digitale). Caro Ingegnere, ma dove lo ha letto? :-) Art.1, comma 1, lettere q,r,s del Codice vigente: q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione identificazione informatica; r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentaleusato per la creazione della firma elettronica; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; mrso> Inoltre, il processo di marcatura temporale di un _documento_ non mrso> c'entra nulla con "l'attivazione" del certificato... anche perche' mrso> l'emissione del certificato in una data X al massimo puo' dimostrare che mrso> la firma del documento e' avvenuta DOPO la data X, non che il documento mrso> esisteva PRIMA della data X. Lo so bene, anche qui si è trattato di fretta...dico semplicemente che "giuridicamente", anche se "tecnicamente" non è una marcatura temporale, sta di fatto che l'apposizione della firma sul documento o, meglio, sulla email che viene inviata, viene apposta esattamente quando viene spedita, e pertanto presso il certificatore (e dovrebbe essere possibile controllarlo anche dalla firma) esiste una traccia del momento esatto di apposizione della medesima. Il che vuol dire..."data certa opponibile a terzi". Una sola cosa, molto sintetica: come ogni cosa nel diritto si può decidere di utilizzare procedure "blindate" e procedure "all'acqua di rose"; nel mezzo vi sono varie soluzioni, più o meno robuste, che l'utilizzatore dovrà valutare nell'ambito del proprio specifico ambito lavorativo ed utilizzativo. In giudizio, la differenza si sostanzierebbe nell'onere della prova, non nella validità o meno del "documento". Saluti a tutti. Luca-M. de Grazia -------------------------------------- Avvocato - Patrocinante in Cassazione http://www.degrazia.it -------------------------------------- PGP Pubblic Key on http://idn.degrazia.it/documento.asp?id=5 Fingerprint: 8337 43CB 712B A691 B9BE D9DB 783D E6F7 0B62 E622
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