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Archivio: Dicembre 2002 ml@sikurezza.org Soggetto: Re: internet point e log Mittente: Raistlin Data: 18 Dec 2002 12:13:59 -0000
> NON esiste nessuna legge che obbliga a conservare i LOG per un determinato > periodo In compenso, la legge 675 indirettamente lo impone, nel quadro delle misure minime di sicurezza disposte dall'articolo 318. Infatti esiste la fffffantastica delibera 467/2000/CONS dell'AGCOM che prevede la conservazione dei file di log per verificare il rispetto delle misure minime di sicurezza, previa identificazione dell'ISP come titolare del trattamento di questi dati a sua volta soggetto alle norme previste dal DPR 318. In questa caduta a spirale nel burocratese c'e' anche da tenere presente (per quanto non approvata a causa di norme piu' urgenti di cui tutti siamo fin troppo informati, vi basta accendere la TV e ne sentirete parlare :-) una proposta di legge che non posso non citare per la sua demenzialita'. Trattasi del disegno di legge S.57: Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia, che dice nientemeno che cio' che segue: "1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, i portali Web, i provider, i gestori dei server e tutti gli operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al logo per almeno dieci anni. 2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non costituisca pių grave reato, il responsabile č punito con la reclusione da uno a tre anni." Se non capite che cosa sia un motore di telecomunicazione (brum brum), o cos'e' il "file di accesso al logo" che dovrete mantenere per 10 anni, pena la reclusione (!), potete chiedere ai senatori Eufemi, Cutrufo, e Ciccanti. Non so di che partito siano ma se guardate sul sito del senato c'e' sicuramente scritto :) Come e' gia' stato detto, peraltro, i dati di accesso e di collegamento di tutti gli utenti NON POSSONO essere comunque conservati. L'articolo 4 del Decreto Legislativo 171/98 sulla 'Identificazione del chiamante' nelle reti pubbliche di telecomunicazioni impone la distruzione di tali log e la loro conservazione al solo fine della tariffazione, e anche questo subordinato alla concessione di specifica autorizzazione da parte dell'abbonato. E' sempre bello essere costretti a fare e contemporaneamente non fare la stessa cosa, rischiando il carcere in ogni caso, vero ? Stefano "Raistlin" Zanero System Administrator Gioco.Net public PGP key block at http://gioco.net/pgpkeys ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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